Iniziata: oltre un anno fa Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa Visite: 1988
|
16/04/2014, ore 09:09
Con sentenza n. 238 del 24 Luglio 2009 la Corte Costituzionale ha stabilito che la tassa di smaltimento rifiuti costituisce un’entrata di natura tributaria e che pertanto, ad essa non è applicabile l’imposta sul valore aggiunto; ora con sentenza n. 3576 del 9 Marzo 2012 la Corte di Cassazione ha riaffermato che gli importi pretesi dal Comune a titolo di tariffa igiene ambientale non sono assoggettabili ad IVA, configurandosi la tariffa igiene ambientale come un tributo e non come un servizio; detto questo vorrei sapere se è possibile in realtà chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di Iva ma non dovute. Dalla documentazione in mio possesso, risulta la possibilità di chiedere la restituzione dei maggiori importi versati nel corso dei 5 anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di rimborso, da effettuare a mezzo raccomandata a/r, allegando le copie delle fatture, corredate dalle relative attestazioni di pagamento. Vorrei sapere quindi con chiarezza se questa possibilità è realmente concreta, e su come è possibile agire per recuperare l'iva versata.Saluto e rigrazio
|
|
|