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Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 3378
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A seguito della sua dichiarazione nei miei confronti di non conoscere il significato di “ mettere in perdita un credito “ le allego copia del testo risultante dal portale dell’Agenzia delle Entrate così possa, tra un pernacchio ed un altro, comprenderne il contenuto ed il significato.“Anche in caso di cessione pro soluto, il contribuente è tenuto a documentarne la definitività”Con la sentenza n. 5337 del 10 marzo 2006, la Corte di cassazione ha sancito che, pur essendovi idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire valida ragione per la deducibilità di una perdita, il contribuente deve comunque fornire le prove della sussistenza degli elementi "certi e precisi" che hanno dato luogo alla stessa.Prima di soffermarci sui punti salienti della sopracitata sentenza, esaminiamo la vigente normativa in materia di deducibilità delle perdite su crediti e i principali chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria.La disciplina fiscale delle perdite su creditiSecondo il disposto del quinto comma dell'articolo 101 del Tuir (già articolo 66, terzo comma) "le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso (...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali".Pertanto, la norma da un lato sancisce l'obbligo per il creditore di comprovare, ai fini della deducibilità della perdita, che la stessa abbia il requisito della certezza e dell'oggettiva determinabilità, dall'altro riconosce una presunzione assoluta di "certezza" della perdita nell'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.In assenza di una delle procedure fallimentari contemplate nello stesso articolo, occorre dare prova dell'effettività della perdita che potrà essere considerata tale solo allorquando il creditore abbia esperito, senza risultato, tutti i mezzi legali a sua disposizione al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa.La certezza attiene dunque all'aspetto della prova, conseguentemente il creditore dovrà fornire la dimostrazione di aver utilizzato tutti i rimedi possibili.Non essendo ammessi criteri meramente valutativi e presuntivi, l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquisisce la totale certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché solo in quel momento si rende palese la sua definitiva irrecuperabilità (si veda la Cassazione n. 16330 del 28/4/2005).Per i crediti di modesto valore, la risoluzione ministeriale 6/8/1976, n. 9/124, ha stabilito inoltre che per la deduzione delle relative perdite "possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri".Ordunque non è automatico come lei sostiene che vista l’impossibilità di recupero un credito venga messo a perdita, ma deve essere seguito un iter ben preciso.Innanzi tutto è prassi consolidata per le finanziarie nel caso di un credito di importo minimo, se non si riesce ad effettuare un recupero entro breve termine, accantonare la pratica ed aspettare che gli interessi passivi e le spese facciano lievitare l’importo a tal punto di avere un valido motivo, anche per giustificare le spese a cui vanno incontro, per poter proporre un’azione legale. Ed ecco il motivo per cui chiama un’agenzia di recupero, stressa per un po’ e poi sparisce…ma dopo magari 6 mesi ne compare un’altra che si comporta nello stesso modo…. Hanno tempo 10 anni………ma i 10 anni non li fanno mai scadere……….e in dieci anni di cose ne possono succedere molte….

Ogni cosa divertente nella vita o è immorale, o è illegale o fa ingrassare...

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