ProvvedimentoPI5202 - H3G-PASSA A 3 VIDEOFONINO A 49 EURO-------------------------------------------------------------------------------- tipo Chiusura istruttoria numero 15767 data 27/07/2006PUBBLICAZIONE Bollettino n. 30/2006Procedimento collegato (esito)Testo ProvvedimentoPI5202 - H3G-PASSA A 3 VIDEOFONINO A 49 EUROProvvedimento n. 15767L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATONELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2006;SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;VISTI gli atti del procedimento;CONSIDERATO quanto segue:I. RICHIESTA DI INTERVENTOCon richiesta di intervento pervenuta in data 31 gennaio 2006, integrata in data 13 febbraio con l'acquisizione della copia del messaggio, la società Vodafone ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio diffuso sull'emittente televisiva "Rai due" il giorno 14 gennaio 2006 alle ore 21.02, e attraverso il sito internet www.tre.it, rilevazione del 27 gennaio 2006, dalla società H3G S.p.A., relativo alla promozione "Scegli 3", opzione abbonamento.Nella richiesta di intervento si evidenzia, con riferimento allo spot televisivo, la presunta ingannevolezza del messaggio segnalato in relazione alle reali caratteristiche dell'offerta prospettata e, in particolare, alla diversità tra quanto è annunciato dal visual e dal parlato e quanto specificato nel super e dalle sovrimpressioni, che si sostiene, inoltre, siano riportati con dimensioni piccole, sostanzialmente non leggibili. Nella richiesta di intervento si sostiene, inoltre, che il super e le sovrimpressioni non segnalano quanto indicato nel sito internet, e precisamente che "nel caso si effettui una ricarica di importo inferiore, 3 provvederà ad addebitare su Carta di Credito o RID la differenza, riaccreditandola sotto forma di servizi, scelti e comunicati da 3 via sms, nel corso del mese successivo a quello di mancato raggiungimento della soglia e da consumare entro al fine del mese solare di erogazione".Tanto con riferimento allo spot televisivo, quanto riguardo al messaggio diffuso a mezzo internet, si evidenzia, oltretutto, come un ulteriore profilo di ingannevolezza sia rappresentato dalla specifica "salvo esaurimento scorte". La suindicata limitazione dell'offerta andrebbe, infatti, già di per sé, considerata ingannevole.II. MESSAGGII messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono in uno spot televisivo e in alcune pagine del sito internet www.tre.it.Lo spot televisivo è incentrato sull'interazione tra l'attore Claudio Amendola, la showgirl Valeria Marini ed alcuni giornalisti. Lo spot visualizza Amendola che, attorniato da giornalisti, mentre si sta dirigendo verso un negozio di H3G, annuncia "fino al 31 gennaio potete prendere un videofonino 3 a soli 49 euro". Arriva al negozio di H3G, dove trova la Marini, e, a questo punto, il filmato è interrotto da un grande cartello a tutta pagina su cui compare la scritta "passa a 3 e prendi un videofonino Motorola V3x a 49?". Segue uno scambio di battute tra Amendola e la Marini e lo spot termina con un cartello fisso a tutta pagina che espone la scritta "se hai 3 si vede" e "Mobile media company". Il cartello che compare a metà spot è accompagnato, altresì, da una voce fuori campo che annuncia, confermando quanto già scritto sul cartello: "passa a 3 e prendi un videofonino Motorola V3x a 49?".Le immagini sopra riportate sono poi accompagnate da un super, che scorre quasi per tutta l'intera durata dello spot, e da due diverse sovrimpressioni, che compaiono nella parte finale dello spot, poste una nella parte alta ed una in quella bassa dello schermo. Il super specifica "Con piano ricaricabile 3. Quota attivazione una tantum 49?. Sottoscrizione servizio porta numero, pagamento Carta di Credito/RID, impegno minimo 23 mesi effettuando ricarica mensile 20 ?, con corrispettivo per recesso anticipato. Salvo esaurimento scorte, non cumulabile con altre in corso". Le scritte in sovrimpressione riportano, invece, nella parte alta dello schermo, l'indicazione "videofonino in comodato d'uso, funziona solo con la USIM 3 abbinata" e, nella parte bassa, "I servizi UMTS sono disponibili nelle aree di copertura diretta di 3. Il videofonino 3 funziona solo con USIM/MINI-USIM 3. Per informazioni e condizioni economiche applicate visita www.tre.it o i negozi 3".Il sito internet presenta, invece, in prima pagina, l'offerta "con scegli 3 realizzi il tuo sogno di videocomunicare. Scegli il videofonino che ti piace di più, il Piano Tariffario Abbonamento o Ricaricabile che preferisci e la videocomunicazione per te non avrà più segreti [.]", evidenziando, altresì, che a "49 ? potrai scegliere Motorola [.] V3x con un Piano Ricaricabile [.] (salvo esaurimento scorte)", mentre, con caratteri più ridotti, si riportano le indicazioni secondo cui "La promozione è valida fino al 31 gennaio 2006, salvo esaurimento scorte e non è cumulabile con altre promozioni in corso [.]".III. COMUNICAZIONI ALLE PARTIIn data 27 febbraio 2006 è stato comunicato al segnalante e alla società H3G S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche, ai costi e al piano tariffario dell'offerta pubblicizzata ed alla idoneità della formulazione e della presentazione dei messaggi in esame a suscitare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle effettive condizioni di fruibilità della promozione pubblicizzata, unitamente alla rilevanza delle eventuali omissioni informative ivi contenute.IV. RISULTANZE ISTRUTTORIEContestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società H3G S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le condizioni, i costi e le caratteristiche economiche della promozione pubblicizzata, precisandone, altresì, limitazioni e vincoli, durata temporale, il dettaglio sulla copertura del servizio offerto, tanto con riguardo al territorio, quanto alla popolazione, nonché il numero di telefonini disponibili nel corso della promozione.Con memorie pervenute in data 7 e 8 marzo 2006, la società H3G S.p.A. ha evidenziato quanto segue:- il claim principale dello spot relativo all'offerta "Scegli 3" è il seguente: "Passa a 3 e prendi un Motorola V3x a 49,00 ?". Mai nel corso dello spot viene fatto riferimento ad espressioni che potrebbero indurre il consumatore a pensare che il videofonino viene acquistato;- lo spot contiene tutte le informazioni indispensabili che caratterizzano l'offerta "Scegli 3", ed a nulla valgono le doglianze secondo cui quanto detto è divergente rispetto a quanto indicato nei super. Infatti, quanto indicato dai super e dallo scorrevole è volto solo ad integrare le informazioni relative all'offerta;- la piena leggibilità del super fisso appare fuori discussione, (.) rilevante ai fini della leggibilità del super è la sua durata di permanenza sullo schermo, (.) infine, per quanto concerne il rilievo dato alle informazioni, esse sono facilmente individuabili nella parte superiore dello schermo su una banda nera "vuota" e quindi senza che l'occhio dello spettatore debba adattarsi ad una ricerca visiva insolita o difficile, ma anzi potendo contare su un angolo visuale agevole, attraente e familiare. Inoltre, le parole contenute nel super beneficiano, quanto ai colori, del miglior contrasto possibile (sono bianche su sfondo nero);- ancora più semplice rilevare la evidente leggibilità del super scorrevole. Anche in questo caso le dimensioni del super ed il suo tempo di percorrenza particolarmente dilatato nell'estensione temporale dello spot coinvolgono l'attenzione dello spettatore e sono idonei a chiarire i termini dell'offerta in questione;- si respinge la contestazione di controparte secondo la quale nei super e nelle sovrimpressioni non è segnalato quanto previsto sul sito internet, ed in particolare la circostanza che "nel caso si effettui una ricarica di importo inferiore, 3 provvederà ad addebitare su Carta di Credito o RID la differenza, riaccreditandola sotto forma di servizi, scelti e comunicati da 3 via sms, nel corso del mese successivo a quello di mancato raggiungimento della soglia e da consumare entro al fine del mese solare di erogazione". Infatti, il super scorrevole su scena informa "Sottoscrizione servizio porta numero, pagamento Carta di Credito/RID, impegno minimo 23 mesi effettuando ricarica mensile 20 ?, con corrispettivo per recesso anticipato". Ovviamente, in caso di ricarica inferiore ai venti euro, la differenza sarà addebitata al cliente. (.) Una volta pubblicizzato questo (che è l'informazione essenziale) non vi è certo bisogno di dare conto della ovvia conseguenza. Non solo, a differenza di quanto il destinatario dello spot potrebbe pensare, se pure la ricarica mensile sarà inferiore ai venti euro sui quali si è indubbiamente "impegnato", egli avrà la possibilità, seppur a determinate condizioni, di utilizzare comunque la differenza, che pertanto non andrà del tutto persa;- quanto alla contestazione secondo la quale l'offerta è limitata dal fatto che la promozione "Scegli 3" è valida fino ad "esaurimento scorte", con la sopra indicata "limitazione", contrariamente a quanto vorrebbe far pensare Vodafone, 3 ha voluto fornire al consumatore l'informazione secondo la quale l'offerta è limitata dalle scorte presenti in magazzino. Infatti, non si può pensare che 3 abbia un numero illimitato di videofonini. In pratica, 3, prima di lanciare la promozione, procede ad una valutazione interna circa la possibile numerosità di adesione della stessa, e si è munita dei videofonini necessari a soddisfare le esigenze del mercato. Poiché i videofonini sono acquistati dal fornitore sulla base di "previsioni", può accadere che una determinata offerta abbia particolare successo e che dunque la richiesta di terminali sia superiore all'offerta, non permettendo a 3 di coprire l'ulteriore domanda. Non tutela il consumatore (.) l'indicazione numerica delle scorte disponibili. Infatti, anche nel caso in cui venisse indicata la quantità di videofonini disponibili, il consumatore non è in grado di sapere se, nel momento storico in cui si reca al negozio per sottoscrivere la promozione, le scorte siano ancora presenti in magazzino, ovvero se la quantità indicata nello spot sia stata raggiunta o meno.In data 22 maggio 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.V. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIPoiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva e a mezzo internet, in data 12 giugno 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.Con parere pervenuto in data 10 luglio 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:- che il messaggio contiene tutti gli elementi essenziali dell'offerta ed essi sono riportati, da un punto di vista grafico, in maniera chiara e intelligibile, bianco su nero, in carattere sufficientemente grande e gli scorrevoli risultano sufficientemente lenti da consentirne una lettura completa;- che il testo fisso sia presente per una durata sufficiente, in considerazione del carattere secondario delle informazioni ivi riportate in rapporto alle peculiarità dell'offerta, quali la concessione in comodato d'uso di un telefonino per due anni circa, tempo trascorso il quale le apparecchiature terminali, è noto, divengono desuete e il loro deprezzamento, anche in considerazione dell'avvenuto utilizzo, è pressoché totale;- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto chiaro e completo non è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori;- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, diffuso dalla società H3G S.p.A. sull'emittente televisiva "Rai due", in data 14 gennaio 2006, alle ore 21.02, e sul sito internet www.tre.it, rilevato il 27 gennaio 2006, avente a oggetto la promozione "Scegli 3", non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei servizi offerti, e pertanto non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti, inducendoli all'acquisto del suddetto prodotto in luogo di altri in base a condizioni inesistenti.VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVEI messaggi oggetto della richiesta di intervento, uno spot televisivo ed alcune pagine tratte dal sito www.tre.it, nella parte attinente alla promozione "Scegli 3", opzione abbonamento, lasciano intendere che sia possibile passare a 3 e "prendere un Motorola V3x a 49?" . I profili di ingannevolezza sollevati riguardano, con riferimento allo spot televisivo, le condizioni dell'offerta, in particolare alla luce del fatto che le modalità di prospettazione della promozione risulterebbero riportate in maniera non leggibile sullo schermo, mentre, con riferimento al sito internet, l'ingannevolezza riguarda la sola indicazione "salvo esaurimento scorte".In via generale, si ricorda che secondo l'orientamento consolidato dell'Autorità, nel settore della telefonia, caratterizzato dal proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati, completezza e comprensibilità delle informazioni si qualificano come un onere minimo dell'operatore pubblicitario, soprattutto al fine di consentire la percezione dell'effettiva convenienza degli stessi. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza delle condizioni di fruizione delle offerte pubblicizzate.Le indicazioni riportate sui super e sulle sovrimpressioni, che integrano e completano il claim principale del messaggio, contengono informazioni essenziali al fine della comprensione degli effettivi termini della promozione in esame, consistente nella possibilità di prendere un Motorola V3x a 49 euro, la cui piena intelligibilità appare conseguentemente idonea a modificare la percezione del potenziale acquirente in merito alla convenienza economica dell'offerta pubblicizzata. In particolare, solo dalla lettura del super il consumatore sarebbe messo in condizione di apprendere la necessità, al fine di poter aderire all'offerta, della "Sottoscrizione servizio porta numero, pagamento Carta di Credito/RID, impegno minimo 23 mesi effettuando ricarica mensile 20 ?, con corrispettivo per recesso anticipato. [.]", e, solo dalla lettura delle sovrimpressioni, che il videofonino si ha "in comodato d'uso, funziona solo con la USIM 3 abbinata" e che "I servizi UMTS sono disponibili nelle aree di copertura diretta di 3 [.]".Le sovrimpressioni contenenti tali informazioni rimangono, però, sullo schermo, per un lasso di tempo non sufficientemente lungo in relazione al proprio contenuto, e con caratteri ridotti di non agevole lettura, in considerazione del fatto che gli stessi compaiono nel corso dello svolgersi della scena ed unitamente al contestuale passaggio del super. Il super scorrevole, allo stesso modo, pur se redatto con caratteri grafici di dimensione leggibile, scorre nel contesto di una scena che inevitabilmente cattura l'attenzione dello spettatore. Quest'ultimo, conseguentemente, non è messo in condizione di percepire appieno le numerose informazioni fornite.Tale complessiva scarsa chiarezza appare, pertanto, idonea a suscitare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle effettive caratteristiche della promozione pubblicizzata, della quale il messaggio veicola chiaramente solo alcuni aspetti di indubitabile convenienza, non consentendo di conoscere a quali condizioni e limitazioni sia sottoposta l'offerta, con conseguente pregiudizio del loro comportamento economico.La volontà dell'operatore pubblicitario di valorizzare l'elemento di convenienza rappresentato dall'offerta di un Motorola V3x a 49 euro non può, infatti, giustificare la scarsa chiarezza delle ulteriori informazioni, altrettanto significative, volte ad un miglior intendimento della promozione da parte dei consumatori. Per poter valutare correttamente il contenuto e la convenienza della promozione i consumatori devono, infatti, poter conoscere tutti gli oneri economici e tutte le limitazioni tecniche cui è subordinata l'adesione alla promozione in esame ma, nello spot televisivo, tali primarie informazioni sono riportate sullo schermo con modalità tali da non essere facilmente leggibili.Con riguardo all'indicazione sulla copertura territoriale dei servizi UMTS di 3, si rileva, altresì, che il messaggio sia ingannevole non solo in quanto questa è riportata tra le varie scritte in sovrimpressione, con caratteri, modalità e durata tali da ritenersi non adeguatamente percepibili, ma anche perché omette di avvertire i consumatori della necessità di verificarne la copertura, con l'indicazione della fonte ove reperire tale informazione.L'indicazione "nel caso si effettui una ricarica di importo inferiore, 3 provvederà ad addebitare su Carta di Credito o RID la differenza, riaccreditandola sotto forma di servizi, scelti e comunicati da 3 via sms, nel corso del mese successivo a quello di mancato raggiungimento della soglia e da consumare entro al fine del mese solare di erogazione", che risulta precisata sul sito e non riportata nel messaggio diffuso a mezzo televisivo, non si configura, invece, come un'omissione rilevante. L'indicazione in esame altro non è, infatti, se non un'indicazione aggiuntiva a quella già enunciata nello stesso super, laddove si specifica che l'adesione all'offerta comporta la necessità di effettuare una ricarica mensile di 20 euro.La mera e sola indicazione "salvo esaurimento scorte", presente sia nel messaggio diffuso a mezzo televisivo sia in quello diffuso a mezzo internet, non appare, altresì, nel caso di specie, atta ad inficiare realmente i messaggi in esame, in quanto volta unicamente a segnalare che l'offerta è soggetta ad una limitazione quantitativa, fatto questo che laddove non sussistono marcate evidenze dell'incongruità delle scorte non può costituire di sé aspetto meritevole di censura.VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONEAi sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che l'operatore pubblicitario rappresenta uno dei principali operatori del settore della telefonia mobile, nonché delle modalità ampie di diffusione dei messaggi, ovvero spot pubblicitari trasmessi attraverso emittenza televisiva nazionale, i quali rappresentano uno strumento di elevata capacità di penetrazione presso i destinatari anche per la reiterata diffusione quotidiana degli stessi, mentre, per quanto riguarda la durata, gli spot risultano diffusi per un breve periodo di tempo.Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla H3G S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura di 22.100 ? (ventiduemilacento euro) ma, alla luce dei precedenti provvedimenti di ingannevolezza a carico della stessa per violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05 [Cfr. Provvedimento n. 15617 del 1° febbraio 2006, PI4950 - H3G SUPERICARICA 9000, in Boll. n. 5/06; Provvedimento n. 15299 del 22 marzo 2006, PI4997 - H3G OFFERTE VARIE, in Boll. n. 12/06; Provvedimento n. 15578 del 31 maggio 2006, PI5116 - H3G OFFERTE DI NATALE, in Boll. n. 22/06.], da considerarsi come aggravanti, si ritiene di innalzare la sanzione a 32.100 ? (trentaduemilacento euro).Considerato che, tuttavia, nel caso di specie, risulta, dai dati di bilancio del 2005, che l'operatore pubblicitario abbia registrato delle perdite, si ritiene di ridurre la sanzione pecuniaria a 27.100 ? (ventisettemilacento euro).RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche e alle condizioni dell'offerta pubblicizzata, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico ovvero, ledere le imprese concorrenti;DELIBERAa) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società H3G S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione.b) che alla società H3G S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 27.100 ? (ventisettemilacento euro).La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà