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Buongiorno,il 29 gennaio 2014 ho ricevuto una cartella di pagamento di 2.547,58 € per:
1.834,10 per differenza su TFR del 2008
713,48 interessi e compensi.
Sulla cartella veniva menzionata una comunicazione consegnatami il 7/6/2013.
Recatomi all'Agenzia delle Entrate, la stessa riconosceva (tramite interrogazione all'ufficio postale) che la comunicazione non mi era stata MAI consegnata.
L'Agenzia riconsce l'errore e mi invita a pagare solamente 1.834,10.
Penso che la cartella consegnatami il 29 gennaio 2014 sia da prescrivere perchè recapitatami fuori termine e perchè è (interessi e mora non dovuti perchè non comunicati) sbagliata.
Aspetto un Vostro parere.
grazie

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Si tratta di redito 2008 dchiarata con Unico(730)2009 o si riferisce alla dichirazione del 2008 riferiti ai edditi del 2007, sarebbe opportuno specificarlo.

La prescrizione da Lei citate sono due:

-la prescrizione dei terminii dell'accertamento;

-la prescrizione dell'accertato.

La dichiarazione del 2008 si prescrive al 31 12 2012, la dichiarazione del 2009 il 31 12 2013, prescrizione relativa al possibile accertamento (dopo tali date NON è più possibile il controllo dell'A.E. sulle dichiarazioni dei rediti.

Veniamo alla prescrizione dell'accertato relativo ad un controllo effetuato. Utile fare riferimento ad una sentenza, questa:

la sentenza 23.1.2004 n. 286, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore

Dovrebbe informarsi quando è stata notificata all'agente notificatore la sua "cartella". Una volta saputo la data la prescrizione gli anni sono 5

La preswcrizione

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L'accertamento, come già scritto, riguarda il TFR percepito a seguito cessazione lavoro nel 2008 ed io ne sono stato informato il 29 gennaio 2013.

Quindi 770/2009 riferito ai redditi del 2008.

Pensavo fosse tutto più semplice, mi accorgo invece che aver studiato non aiuta.

Spesso peggiora le cose.

grazie lo stesso.

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Uno Momento prego +++++++++++++++++++

Dante non considera una questione, azzarola per il notificato la notifica si perfezione quando riceve la cartella. non quando essa e' consegnata all'agente notificatore. E' un errore abbastanza frequente nel quale incorreva l'amministrazione in base ad una circolare. sotto posto il riferimento preso dalla sentenza ma vi spiego meglio. Chi notifica viene sollevato da ogni responsabilità per ritardi se consegna alle mani dell'agente notificatore entro la scadenza - ma chi riceve la notifica fa decorrere tutto dal momento nel quale riceve la notifica. Quindi per l'utente acquamoon tutti i termini decorrono dal momento del ricevimento della cartella ricorsi e prescirzioni incluse. ecco il testo e vi invio a leggere come e' spiegata la doppia notifica. Ricordavo questo punto per l'invio delle notifiche relative alle multe. Saluti riferimento sentenza

4. - Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n. 477 del 2002 - risulta ormai presente nell'ordinamento proc
Con la sentenza sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004 la Corte Costituzionale ha esteso a tutte le notifiche (a mezzo posta e non) il principio secondo cui "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario ( quindi del notificante. non del notificato)

essuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Più specificamente il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei termini ora indicati si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994).

5. - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.

Hannibalwww.palombarimotociclisti.it

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