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Forum Domande & Risposte

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salveIn caso di morosità e per tutto il periodo sino a quando l'inquilino moroso non lascia l'immobile, dovrò continuare a corrispondere al fisco le tasse sul canone che non incasso?saluti

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Purtroppo le devo confermare quanto lei forse ha già supposto.E' infatti tenuto al versamento delle imposte di registro, ma quello che è più paradossale, deve dichiarare nella sua dichiarazione dei redditi i canoni di locazione non percepiti. cordiali saluti

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L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidandola dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamentioperati dagli uffici.Tuttavia, l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato,comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimentogiurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltàdi presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

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