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come richiesto da alcuni utenti, comunico gli aggiornamenti in materia di CMS e CMUFonte Normativa - Gazzetta Ufficiale No. 22 del 28 gennaio 2009 (sintesi)Sezione - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la CMS - Commissione di Massimo Scoperto - se il saldo risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni come pure la CMU - Commissione Mancato Utilizzosalvoche il corrispettivo del servizio,sia predeterminato, unitamente al tasso debitore con patto scritto, non rinnovabile tacitamente2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole che prevedono una remunerazione a favore della banca sono rilevanti ai fini dell'applicazione della legge 108/96 ai fini dell'usura * * * * * * * * * * * * * * * * *Commento -Da un punto di vista pratico, allo stato attuale, si possono fare due distinzioni:- per i contratti in corso, l'applicazione della CMS (entro i limiti dei 30 gg) è da considerare illegittima, anche in assenza di fido.- per i nuovi contratti, che dovranno essere sottoscritti anche dal cliente, la banca, dovrà tener conto che le commissioni dovranno essere predeterminate, in relazione alla legge sui tassi usurari, sulla base delle disposizioni che saranno emanate da Banca d'Italia, nell'ambito delle rilevazioni timestrali dei tassi applicati..Sentiti alcuni Istituti di Credito in porposito, i medesimi, sono in attesa delle disposizioni in materia contrattuale dalle rispettive direzioni.Se è vero che la diversa applicazione della CMS secca, eviterà di far lievitare il costo del denaro, in modo spropositato, è anche vero che per quelle imprese che utilizzano saltuariamente gli affidamenti, se venisse applicata la CMU sarebbe un problema addizionale da prendere in considerazione.Cordialmente

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