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Forum Domande & Risposte

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LEGGERE E CONSERVARE CON ATTENZIONE : Si è sempre detto e ribadito che pignorare una macchina è controproducente. Soprattutto perchè difficile da trovare.Ma pare che un intraprendente avvocato milanese ( e di dove sennò ? ) dice che quando non viene trovata la macchina,l'alternativa é l'atto di interpellanza previsto dall'art.25 del R.D. 1814/1927. Avendo un titolo valido per l'iscrizione, si notifica al debitore (e per il tramite dell'ufficiale giudiziario )tale atto di interpellanza, con cui si chiede la consegna del foglio complementare del veicolo, necessario per l'annotazione sul P.R.A. del privilegio o ipoteca.Qualora il debitore si rifiuti di consegnare all'ufficiale giudiziario il foglio complementare, questi deve dare atto del rifiuto; quindi con l'atto di interpellanza da cui risulti il rifiuto,si chiede al P.R.A. l'iscrizione.L'ufficio informerà la Prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare alla consegna, e la Prefettura provvederà al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimetterà all'ufficio che, eseguiti gli annotamenti, ne effettuerà la restituzione al titolare.Vi allego cosa dice questo art. 25 del Regio Decreto 1814 del 1927.ART. 25.CHI ABBIA TITOLO VALIDO PER L'ISCRIZIONE, A PROPRIO FAVORE, NEL PUBBLICO REGISTRO, DI UN CREDITO PRIVILEGIATO O PER L'ANNOTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI ESSO, PUÒ ESIGERE DAL TITOLARE DELLA LICENZA DI CIRCOLAZIONE LA CONSEGNA DEL RELATIVO FOGLIO COMPLEMENTARE, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL COMPIMENTO DELLE FORMALITÀ INERENTI ALL'ISCRIZIONE OD ALL'ANNOTAZIONE SUL PUBBLICO REGISTRO DEL PRIVILEGIO, O, RISPETTIVAMENTE DEL TRASFERIMENTO DI ESSO.SULLA PRODUZIONE DI ATTO DI INTERPELLANZA, ESEGUITO DA NOTAIO O DA UFFICIALE GIUDIZIARIO, DAL QUALE RISULTI IL RIFIUTO DEL TITOLARE DELLA LICENZA ALLA CONSEGNA DEL RELATIVO FOGLIO COMPLEMENTARE, IL COMPETENTE UFFICIO DELL'A.C.I., QUALUNQUE SIA LA CAUSA DEL RIFIUTO, SE CONCORRANO LE ALTRE CONDIZIONI DI LEGGE, ESEGUE L'ISCRIZIONE O L'ANNOTAZIONE RICHIESTA.ESEGUITA L'ISCRIZIONE O L'ANNOTAZIONE, L'UFFICIO DELL'A.C.I. INFORMA LA PREFETTURA COMPETENTE DEL RIFIUTO OPPOSTO DAL TITOLARE DELLA LICENZA ALLA CONSEGNA DEL RELATIVO FOGLIO COMPLEMENTARE.LE PREFETTURA PROVVEDE AL TEMPORANEO RITIRO DEL FOGLIO COMPLEMENTARE PRESSO IL TITOLARE E LO RIMETTE ALL'UFFICIO DELL'A.C.I. CHE, ESEGUITI SU DI ESSO GLI ANNOTAMENTI DEL CASO, NE EFFETTUA LA RESTITUZIONE AL TITOLARE, PREVIO PAGAMENTO, A FAVORE DELL'A.C.I., DEGLI EMOLUMENTI CHE SARANNO DETERMINATI, IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 28 DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1927, N. 436.Conclusione ? La vedo una cosa macchinosa e dispersiva buona per l'anno di grazia 1927.............

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

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