Spero che sia utile per tuttiPATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILED.P.R. N. 115/02SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL BENEFICIOAl beneficio del Patrocinio a spese dello Stato possono accedere tutti i cittadini italiani che sono parti in giudizio o che devono proporlo (fatte salve le condizioni di cui appresso). Possono quindi chiedere di essere ammessi al beneficio l'attore o il ricorrente, il convenuto o il resistente, il chiamato in causa, l'intervenuto, colui che agisce per l'esecuzione di una sentenza, chi chiede la revocazione, chi propone opposizione di terzo.La richiesta può essere avanzata, ed ammessa, per ogni grado e per ogni fase del processo (art. 75 co. 1) e per tutte le eventuali procedure derivate, accidentali comunque connesse al processo per il quale il beneficio è stato concesso (art. 75 co. 1)E’ possibile ottenere il beneficio anche per il processo di revocazione e di opposizione di terzo (art. 75 co. 2)Possono inoltre essere ammessi al beneficio anche gli stranieri soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economicaNon possono essere ammessi al beneficio le parti rimaste soccombenti per proporre impugnazione, salvo il caso di azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120)CONDIZIONI PER L'AMMISSIONEPer poter essere ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello stato in materia civile occorre che ricorrano due condizioni, e più precisamente: quella economica e quella di merito.A) Condizioni economiche.Il richiedente deve avere un reddito imponibile annuo (ai fini dell'imposta personale sul reddito) inferiore ad € 10.628,16 (art. 76 co. 1)Al reddito dell’interessato vanno sommati i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del suo nucleo familiare (art. 76 co. 2).In quest’ultimo caso l’importo di € 10.628,16 (*) va aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (Art. 92)Nucleo Familiare Reddito MinimoSolo richiedente € 10.628,16 Richiedente + 1 familiare € 11.661,07 Richiedente + 2 familiari € 12.693,98 Richiedente + 3 familiari € 13.726,89 Richiedente + 4 familiari € 14.759,80 Richiedente + 5 familiari € 15.792,71 Nel caso in cui oggetto della causa (instaurata o da instaurare) è relativa a diritti della personalità, ovvero riguarda un contenzioso in cui vi è conflitto tra i componenti del nucleo familiare, si tiene conto del solo (art. 76 co. 4)Nella determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76 co. 3)* importo così determinato a seguito del D.M. Giustizia n. 72/ del 27-03-2009B) Condizioni di merito.Le ragioni posto a base del diritto che il richiedente intende far valere nel giudizio (instaurato o instaurando) non devono essere manifestamente infondate (art. 74 co. 2)Non è consentito il beneficio nel caso in cui si tratti cause di cessione dei crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121)RICHIESTALa domanda del beneficio deve essere redatta in carta semplice (art. 79 co. 1) e va indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Giudice competente a decidere la causa. Nel caso di richiesta del beneficio per proporre gravame ad una sentenza, competente a decidere sulla domanda è sempre il Consiglio dell’Ordine nel cui circondario si è svolto il giudizio di primo grado.La richiesta va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo di raccomandata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato (art. 124) avanti alquale pende il processo ovvero di quello competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora iniziatoLa domanda deve (1-2):a) essere sottoscritta dall'interessato a pena di nammissibilità (art. 78 co. 2). La sottoscrizione deve essere autenticata o dal difensore ovvero deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto al quale va, comunque consegnata una copia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (DPR 445/00); b) contenere, a pena di inammissibilità (art. 79):la richiesta di ammissione al patrocinio;l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente;una autodichiarazione ex Art. 46 lett o) DPR 445/00 (3-4), attestante la sussistenza delle proprie condizioni di reddito e di quelle dei componenti il proprio nucleo familiare (Artt. 76 e 92); una autodichiarazione ex Art. 46 lett o) DPR 445/00 (5-6), attestante la composizione del proprio nucleo familiare (Stato di famiglia) ed il codice fiscale di tutti i componenti il detto nucleo familiare; l’impegno a comunicare, durante la pendenza del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione; le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e la specifica indicazione delle prove delle quali si intende chiedere l'ammissione (art. 122) 1) Modello domanda diretta interessato;2) Modello domanda presentata dall'Avvocato;3) Art. 38 DPR 445/00;4) Modello Autocertificazione Reddito; 5) Art. 46 DPR 445/00;6) Modello Autocertificazione Stato di Famiglia.DECISIONE SULL'ISTANZA (art. 126)Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a decidere sulla domanda deve provvedere ad esaminare la stessa nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta.Il Consiglio può:a) accogliere la domanda, nel qual caso comunica il proprio provvedimento:all’interessato;al Giudice competente a decidere la controversia nel merito;all’Ufficio delle Entrate per gli accertamenti di legge;b) respingere la domanda, nel qual caso comunica il proprio provvedimento al solo interessato:c) dichiarare inammissibile la domanda, nel qual caso comunica il proprio provvedimento al solo interessato:d) invitare il richiedente ad integrare, nel termine di gg. 60, la domanda con ulteriore documentazione. La mancata integrazione richiesta comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda.Nel caso in cui la domanda venga rigettata o dichiarata inammissibile, la stessa può essere riproposta al Magistrato competente a decidere della controversia nel merito. EFFETTI DELL'AMMISSIONELa persona l'ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato: a) può nominare un difensore scegliendolo tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i Consigli dell'ordine di tutta Italia. Se viene individuato un 'Avvocato iscritto fuori del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente, lo stesso non ha diritto al rimborso delle spese ed indennità di trasferta (Art. 80 modificato con legge approvata il 15.2.05) (1). Possono essere ammessi nell'elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato gli Avvocati che abbiano i seguenti requisiti e condizioni (2): 1) attitudini ed esperienza professionale; 2) assenza di sanzioni disciplinari; 3) anzianità professionale non inferiore a due anni. Se il giudizio è pendente o deve essere svolto avanti la Corte di Cassazione, il difensore può essere scelto fra quelli istituiti presso i consigli dell'ordine di tutta Italia. Se viene individuato un 'Avvocato iscritto fuori del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente, lo stesso non ha diritto al rimborso delle spese ed indennità di trasferta (Art. 80,IIì Comma, modificato con legge approvata il 15.2.05) b) può nominare un consulente tecnico di parte (art. 129)c) non è tenuto al pagamento di alcunché attinente al giudizio ( e più precisamente non è tenuto al pagamento del Contributo Unificato (art. 131), né delle spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, né dell'imposta di registro, né dell’lmposta ipotecaria e catastale, né dei diritti di copia, né degli onorari e delle spese del difensore; né degli onorari e delle spese al consulente di parte, né delle indennità e delle spese di viaggio spettanti a testimoni, notai, consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, né delle spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato, né delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta né dei diritti e delle indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni o gli atti di esecuzione a richiesta di parte)1) Elenco Avvocati Iscritti Elenco Gratuito Patrocinio.2) Domanda per essere inseriti nell'Elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato.REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONEIl Giudice competente nel merito della causa in cui la parte è stata ammessa al beneficio procede alla revoca dello stesso quando:a) nel corso del processo, le condizioni di reddito cambiano in modo tale da superare i limiti previsti dalla legge b) risulta l'insussistenza dei presupposti dell'ammissionec) l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa graveLa Revoca (art. 136 co. 3) ha efficacia retroattiva ad eccezione per le mutazioni di reddito intervenute in corso di causa (nel qual caso decorre dal momento dell’accertamento) e comporta il diritto dello Stato a recuperare dall’interessato tutte le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (art. 86)RECUPERO DELLE SPESEE’ diritto dello stato, e non del richiedente, ottenere dalla parte soccombente le spese legali liquidate in sentenza a favore della parte ammessa al beneficio.E’ altresì diritto dello stato rivalersi nei confronti della persona ammessa al beneficio, per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui è impossibile richiederle alla parte soccombente e la vittoria del giudizio o la composizione della vertenza ha masso il beneficiato al patrocinio nelle condizioni poterle restituire.
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12/09/2011, ore 12:33
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