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Forum Domande & Risposte

Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 6276
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Rev.0 Segnala

Buongiorno, sono nuovo del forum e spero di fare tutto giusto.

Descrivo il mio problema: ho emesso un assegno in data 08.11.2013, tale assegno è risultato insoluto (si lo so ho fatto una caxxata.. Aspettavo dei soldi mai arrivati), anche in seconda presentazione. So che si ha tempo 60 gg per regolare la posizione, questi 60 gg scadono il 24.01.2014, e qui sorge il mio problema... Mi arriva una raccomandata A/R dalle poste in data 20.12.2013, ossia più di un mese dopo la presentazione dell'assegno all'incasso dove mi dicono che ho i fatidici 60 gg di tempo, ma in effetti non è vero, perché dalla data di consegna della raccomandata ho 30 gg non 60... Detto questo io so anche che questa raccomandata deve essere spedita entro 10 gg dalla presentazione dell'assegno all'incasso... Secondo voi posso rivalermi per questi disguidi sulle poste??

Spero di esser stato abbastanza chiaro.

Buona giornata a tutti, Davij

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Rev.0 Segnala

Nessuno può darmi informazioni in merito??

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Rev.0 Segnala

Ecco la risposta che sarà certamente molto ma molto più precisa di altre.

Sotto le posto una sentenza dell'ABF del colleggio di Roma per un caso uguale preciso al suo, con il ricorso rigettato. Poi le copia ed incolla la norma cui le fa riferimento. In sostanza se la banca/posta non invia la rrr di preiscrizione nei tempi previsti, ma solo dopo, inguaia se stessa e nulla centra il cliente con il ritado, rimanendo assolutamente inalterati i suoi tempi da rispettare. Perchè se la banca/posta invia oltre il termine previsto la rrr è obbligata a pagare gli assegni che nel frattempo arrivano anche se non ci sono i soldi. Spero di essere stato chiaro tale ritardo penalizza sola la banca/posta, per cui a lei non interessa, anzi.....http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Archivio%2520Centrale%2520d%2527allarme%2520intebancaria/Segnalazione/Dec-20101110-1286.pdf

Art. 9-bis. - Preavviso di revoca

1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'ART. 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio di cui all'ART. 10-bis e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. Con la comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

2. La comunicazione e' effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'ART. 9-ter entro il 10° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'ART. 9, c. 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non puo' aver luogo se non sono decorsi almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilita' di eseguirla presso il domicilio eletto.

5. Se la comunicazione non e' effettuata entro il termine indicato nel c. 2, il trattario e' obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o e' insufficiente la provvista, nel limite di £ 20 milioni per ogni assegno.

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