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Forum Domande & Risposte

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Risposta di un avvocato sulla violazione della privacy e molestia da parte delle varie finanziarie dopo aver inviato diffida che non e' stata presa in considerazione.Querelate querelate querelate..La diffida e la querela possono essere presentate senza l’assistenzadell’avvocato.Hai operato nel migliore dei modi, inviando la diffida (tutela tutte le tuefacoltà); adesso, sporgendo querela, attiverai il procedimento penale neiconfronti del querelato che sarà iscritto nel registro degli indagati e,successivamente, rinviato a giudizio se l’autorità giudiziaria riterràdi farlo.In sede di processo penale potrai costituirti parte civile e chiedere ilrisarcimento dei danni conseguenti alle molestie, tuttavia ci vorrà deltempo (almeno un anno).Puoi querelare l’impiegata della finanziaria per il reato di“molestie”, previsto dall’articolo 660 del codice penale; si trattadi una contravvenzione concernente l’ordine pubblico e la tranquillitàpubblica. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 660 del codice penale, sipunisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero colmezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a talunomolestia o disturbo”. Il trattamento sanzionatorio previsto dallegislatore per tale reato è quello dell’arresto fino a sei mesi oppurel’ammenda fino ad € 516.La norma va interpretata nel modo giusto, anche alla luce della relativagiurisprudenza.La“petulanza” deve essere intesa come un comportamento impertinente,arrogante e come un modo di agire non conforme ai principi della societàcivile. Inoltre, la “petulanza” può essere definita anche come quelmodo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinenteche finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferiresgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà di altre persone.Il “motivo biasimevole” deve essere inteso ed interpretato come ognimotivo riprovevole in sé o in rapporto alle qualità o condizioni dellavittima. Infine, la molestia deve essere intesa ed interpretata, sotto unprofilo giuridico, come un qualunque comportamento in grado di turbare lavita e quindi, l’esistenza di terze persone.È importante rilevare che la molestia o il disturbo devono essere valutatiavendo per riferimento la psicologia normale media, in relazione cioè almodo di sentire e di vivere comune.In sintesi, il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle personeconsiste in una qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e adisturbare le terze persone, interferendo nell’altrui vita privata enell’altrui vita relazionale (in tal senso, Cassazione penale, sezione I,sentenza 8 marzo 2006, n. 8198).Secondo la Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 luglio 2004, n.28680, l’art. 660 del c.p. punisce la molestia commessa col mezzo deltelefono (sia attraverso sistemi telefonici mobili che fissi), in quanto ildestinatario di essi è costretto a percepirli, con corrispondenteturbamento della quiete e tranquillità psichica; il mittente utilizzandoil telefono, realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario,configurando il suddetto reato.

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