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Forum Domande & Risposte

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Banca d'Italia - T.E.G.M. (Tasso effettivo globale medio)www.bancaditalia.it/serv_pubblico/cultura...bi/.../t/tegm.txt - Copia cache

Il Tasso effettivo globale medio indica il valore medio del tasso effettivamente
applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni ...

Bene iniziamo la discussione che è bene precisare è anche per voi utenti, ma soprattutto per “altri”

Per stabilire se un tasso applicato (vi dispiace se al momento parlo solo dei finanziamenti-mutui, prestiti, cessioni, grazie) è USURAIO, mi pare logico che è necessario paragonarlo a qualcosa, questo qualcosa sono i “TASSI SOGLIA” pubblicati ogni tre mesi dalla Banca d'Italia, e con i quali anche la Corte di Cassazione si riferisce, per la sentenza n. 350. Bene, una volta appurato ciò (dovrebbe essere l'evidenza di tutti noi), sapete come esce fuori questa soglia da non superare? Mo' lo racconto io. Il dato necessario, di base, essenziale, senza il quale non si può creare la “soglia” è il T.E.G.M., sopra cosa è (da Google “cosa è il tasso effettivo globale medio). Sorpresa!!! Ma si tratta della media dei Taeg comunicati dalla banche sulle operazioni di finanziamento(ricordo oggi si parla solo di finanziamento oggetto della sentenza)? Ma allora è un dato “bancario” non nasce dal nulla, sono le banche che comunicano e la Banca d'Italia che ne fa la media!!! Poffarbacco non lo sapevo. Quindi la Banca d'Italia prende questo TEGM e lo trasforma in soglia, prima aumentandolo del 50%, poi è intervenuta una norma, modificando il calcolo, e mi pare (non è che sia una cosa importante da sapere)che ora il Tegm viene aumentato del 25% ed a questo viene sommato il 4% per “creare” la “SOGLIA”. Chiaro “stu' fatt'?”.

Adesso ci chiediamo cosa è il TAEG (pari è all'ISC). Il Taeg viene fuori dall'art. 1 della Legge 108/96 che dice:

Che riprende l'art. 121 del Testo Unico Bancario:

credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo

totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a

servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi

assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi

è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,

stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei

casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del

credito.>

Risulta chiara e comprensibile la faccenda?

Bene torniamo a noi. La norma recita ed io dico purtroppo perché doveva essere ben più esplicita, “..delle commissioni, remunerazioni..... e delle spese....”. Cosa sono? Non è che per ogni banca la mattina si alzava un dirigente e diceva “per noi sono queste”, troppo semplice ma farraginoso alla stesso tempo, il Taeg doveva e deve essere calcolato alla stessa maniera da tutti gli intermediari finanziari. Come si fa? Si fa che la Banca d'Italia, come recita l'articolo 121 del TUB, indica alle banche, quali sono le spese, quali sono le commissioni, quali sono le remunerazioni, così da avere una Taeg omogeneo.. Ricordate il problema del costo della polizza vita per i prestiti/mutui? Ricordate il problema del costo della c.m.s. (oramai non più esistente)? Ebbene, se ricordate, in sostanza successe la stessa cosa che ora sta succedendo, ma a nessuno è venuto in mente di trarre determinate conclusioni. La Banca d'Italia ha disposto che le banche inserissero nel Taeg, anche la cms (e dico io, oggi, le sostitutive della cms). La Banca d'Italia ha disposto che le banche inserissero nel Taeg anche il costa della polizza vita obbligatoria. Cosa è successo praticamente con questa nuova metodologia di calcolo del Taeg? E' successo che le banche hanno comunicato alla Banca D'Italia, trimestralmente, dei Taeg più alti, per cui la Banca d Italia, ha ricalcolato e pubblicato una soglia più alta. Mi rimetto alla Vostra bontà e Vi chiedo. E' mai possibile paragonare un Taeg senza polizza vita, con una soglia che ha la polizza vita? E' mai possibile (al contrario) paragonare un Taeg che ha nel suo interno il costo della cms con una soglia che non c'è la? La risposta è semplice non è possibile procedere al confronto, anche perché ci sarebbe un errore madornale visto che il “fondamento” del calcolo della soglia (il Tegm) è fornito dalle banche. Il confronto deve essere fatto sempre su due termini omogenei. Torniamo alla sentenza 350. Vi pare omogeneo paragonare il “tasso + la maggiorazione della mora, con una soglia che al suo interno non lo ha?? Fermatevi un attimino alla logica ed alla giustezza della considerazione, mettendo da parte i possibile ritorni favorevoli personale da una applicazione sic et simpliciter della sentenza 350, cercate di essere “OGGETTIVI” mettendo da parte la “VOSTRA SOGGETTIVITA'” della situazione. E' così, come scrivo?

Bene, mettiamo che da domani la Banca d'Italia, nelle istruzione del calcolo del Taeg, dica alle banche di inserire anche la maggiorazione degli interessi di mora, Vi siete chiesti quale è la conclusione? Per quanto scritto sopra, la conclusione è che le banche provvederanno a comunicare il nuovo Taeg comprensivo della maggiorazione e la Banca d'Italia provvederà a calcolare (come già sopra scritto) la nuova soglia da pubblicare. Allora? Tutto sto “casino” terminerà di botto, almeno per i finanziamenti nuovi, per i vecchi, quelli per i quali siete voi interessati, che dirvi. Io personalmente ho capito che la sentenza ha tanti, troppi buchi neri e sono stra sicuro che la Corte di Appello confermerà la sua precedente sentenza, vedremo in futuro come si evolverà la faccenda.

Vi racconto una altra cosa che è stata, diciamo, sottaciuta, nella stessa sentenza, dove il tizio lamentava l'anatocismo del pda, la Corte ha ritenuto inammissibile tale asserzione.

Alcune piccole precisazioni, solo parzialmente interessanti della questione, ma che ritengo importanti per il grande pubblico (me compreso che ho studiato tanto). La sentenza fa riferimento anche ad una della Corte Costituzionale del 25/02/2002 n. 29 e fa riferimento anche all'art. 1 comma 1 del D.L. 394/200 (dico io convertito a gennaio 2001), utenti (anche per Hannibal e “l'usurarietà sopravvenuta”) del forum è bene che sappiate che tali sentenze e norme si riferiscono ai finanziamenti accesi prima della 108/96 ed ancora in essere (quindi non è il Vs caso), tali riferimenti sono stati scritti perché il finanziamento oggetto della sentenza è di settembre 1996, mentre la prima tabella per la soglia usuraia è stata pubblicata il 2 aprile del 1997, per cui il finanziamento è uno di quelli a “cavallo delle legge”. Infine faccio notare come nessuno è infallibile, leggete un poco qua sotto:

E' si perché la C.C. asseriva che la soglia usuraia da prendere in considerazione era quella del momento del pagamento della rata. Come vedete nessuno è “Nemo propheta in patria”

La discussione parta, invito tutti a partecipare costruttivamente, facendo rilevare anche miei errori eventuali, grazie.



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