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Forum Domande & Risposte

Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 7080
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Buongiorno e auguri. Avrei bisogno, se possibile, di un chiarimento: Circa 15 anni fa entrai in una cooperatica edilizia acquistando quota.. Per la costruzione venne richiesto un mutuo sul totale degli appartamenti e poi diviso ra i vari soci. Ho estinto il pagamento del mutuo all'incirca 4 anni fa. Sono andato stamattina alla POPOLARE DI NOVARA per chiedere la cancellazione dell'ipoteca e mi hanno dato le seguenti risposte:- Devo pagare € 280,00 di spese alla banca in quanto, dicono, che i mutui frazionati non godono dei benefici della legge Bersani..- dopo 60 giorni mi invieranno a casa la liberatoria - con la stessa dovrò andare dal mio notaio per procedere, dopo pagamento alla cancellazione.Risponde al vero tutto questo? E' possibile che proprio le cooperative edilizie ed i mutui tratti da esse siano escluse da tali benefici.Vi ringrazio anticipatamente per la/le riposte chiarificatrici.

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Intanto le banche hanno trovato una lacuna alla legge Bersani, e hanno applicato la regola interna ABI di non procedere alla cancellazione per i mutui frazionati.Bersani accortosi della figuraccia ha proposto la terza lenzuolata nella quale estendeva il beneficio ai frazionati ma per merito delle lobbies in parlamento il disegno di legge è ancora fermo alle camere.Intanto chiedi per raccomandata A/R la quietanza del tuo mutuo se non ce l'hai già, alla banca.Poi si vedrà.

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Nessuna lobby ha bloccato la biancheria di Bersani: l'art. 2, co. 450, della finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha esteso la procedura di cancellazione semplificata anche alle ipoteche frazionate.Auguri

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Grazie Roberto....riporto parte del testo dell'articolo che hai indicato:Legge 24 Dicembre 2007, n. 244"450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:(omissis)e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,»;"La legge 40/2007, all'articolo 13, comma 8-sexies sopra indicato recitava:"8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita."

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