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Forum Domande & Risposte

Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 2417
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mi spieghi questa norma: Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

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intanto aggiungo quanto gia scritto in precedenza.Le cartelle esattoriali non possono essere inviate direttamente dalle agenzie se non abilitate. pare non esista una agenzia in territorio nazionale che lo sia.devono affidarsi ad uffici qualificati. presumo ufficiale giudiziario posta o altro non riesco ancora a trovare una definizione esatta ma mi pare ci sia sotto un gran casino.per quanto riguarda il punto richiesto. propongo un esempio.ricevo una notifica per sanzione al cds. non pago.l'ufficio emittente passa a ruolo l'importo, cioè affida ad una agenzia esattoriale il recupero della somma.da questo momento l'agenzia esattoriale ha due anni di tempo per inviare la cartella.mi puzzetta che qualche agenzia ci marciasse. cioe' dicesse all'ufficio ho inviato la cartella e non riscosso. poi successivamente a distanza di anni inviava la cartella e se incassava tutto passava inosservato.saro' malfidente ma....salutiHannibalwww.palombarimotociclisti.it

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