buongiorno a voia seguito di multa notificata da calendario entro i 150gg dalla data infrazione ho fatto ricorso diretto al prefetto poichè mi sembrava ovvio l'esito positivo del risultato...e inveceho appena saputo che è stato respinto.c'era solo la cartolina di avviso da ritirare in posta e sul foglio pare ci sia scritto solo il respingimento e non i motivi.non l'ho vista perchè ho mandato un delegato a ritirarla visto che sono spesso fuori per lavoro.ora per sapere il motivo del respingimento?cosa devo fare?conviene fare ricorso al giudice di pace?con quali motivazioni?ad esempio la scissione tra effetti di notifica per notificante e notificato?quanto tempo ho per fare ricorso al gdpace?30 gg?saluti
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09/10/2011, ore 12:25
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12/10/2011, ore 08:43
nessun cambio di residenza hanniballa macchina era miadi proprietà sin dall'acquistoquindi al momento della infrazione l'identificazione era immediatanon è cosi???tra le motivazioni però il prefetto ha citato una sentenza della corte costituzionale la N 118 DEL 17/06/1996 riguardante la modifica al cds art 201.ma in realtà questa non esiste.c'è la 118 DEL 18/04/1996 che riguarda i danni da trasfusioni e la 198 DEL 17/06/1996, che riguarda il cdsfacendo ricorso al gdp solo per questa motivazione??? |
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12/10/2011, ore 11:17
esiste una sola sentenza che riguarda la responsabilita' degli uffici che emettono la notifica.questa si riferisce solo alla sfera pubblica sollevando l'ufficio da responsabilita' di ritardo. in pratica se l'ufficio consegna laa notifica all'ufficio postale il 150 giorno non e' piu responsabile verso la corte dei conti per il ritardo e quindi il mancato incasso della sanzione.quanto applicatole dal sig prefetto si chiamerebbe abuso del diritto.cioe' tira in ballo una legge che non centra nel suo caso. se lei avesse chiesto udienza glielo diceva sul naso.il cds non e' stato modificato per niente la notifica salvo i casi di provata difficoltà di identificazione deve pervenirle entro 150 gg.mi permetto suggerirle il ricorso al gdp e con questo chiedere l'applicazione del minimo edittale in caso di rigetto.citi il cds, citi il fatto che l'articolo non e' stato modificato, che la modifica citata non esiste ecc.poi se le negano la legge. beh siamo in italia e' lei potra semplicemente avere meno fiducia nell'applicazione della legge.io mi sono trovato una ispettrice che negava l'evidenza, dichiarava il falso e non mi lasciava produrre il filmato. cosa devo dirle.piantano un limite, raccontano che ci sono stati incidenti, mettono un autovelox e via a raccattare soldi a palate. poi si nascondono dietro la sicurezza. come diceva Toto. ma mi facciano il piacere...Hannibalwww.palombarimotoci |
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12/10/2011, ore 12:04
e in più chi dovrebeb tutelarci, sbaglia anche le richieste di ingiunzione citanto sentenze inesistenti |
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12/10/2011, ore 12:15
è la 447 del 2002 quella che citi hannibal??che tristezza perònon c'è certezza nemmeno quando uno ha ragione |
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