La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 44498/2009) ha stabilito che non commette reato chi circola con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che “ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 c.p., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del ‘fermo amministrativo’, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem”.E qui mi rivolgo ad HannibalQuindi al momento non vi sono sanzioni previste, va aggiornato il codice della strada, come vanno aggiornate le direttive delle compagnie assicuratrici, che non coprivono i danni causati da veicoli sottoposti a fermo.-------------------
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16/02/2012, ore 14:14
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