Nonostante la lettura dei vari forum il dubbio rimane... conviene rischiare la multa o vista la sentenza di cui sotto abbiamo speranze concrete...LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE: Fate molta attenzione alla comunicazione, la mancata comunicazione e' sanzionata con 250€ (prima 357€) di multa, la comunicazione va fatta entro 60 giorni (prima 30) DL.184/05.Se non siete in grado di comunicare i dati, perche' non ricordate a che avete prestato la vostra autovettura o il vostro motociclo, la comunicazione va mandata lo stesso, spiegando che non siete in grado di indicare i dati del conducente perche' e' trascorso un notevole lasso ti tempo dall'infrazione e perche' il vostro veicolo e' usato da parenti e amici, l'art.126 bis del DL184/05 sembra aver inserito"il giustificato e documentato motivo" che poi sarà vagliato dalle forze dell'ordine senza stabilire i criteri unici di valutazione. Tale articolo poco chiaro sembra porre le basi per un nuovo contenzioso. La comunicazione e' obbligatoria anche se si fa il ricorso al Prefetto o al Giudice di PaceLA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE, CHE NON RIPORTA I DATI CHI FOSSE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA NON E' SANZIONABILE. La sanzione pecuniaria suppletiva ex art. 126 bis comma 2 del Dlgs 30/04/1992 n.285 CDS, fa riferimento alla violazione di cui al comma 8 art. 180 del cds in virtu' del quale la mancata comunicazione e' sanzionata, non la mancata indicazione dei dati di chi fosse alla guida, considerato il fatto, che spesso trascorre un notevole lasso di tempo, tra la data dell'infrazione e la comunicazione del verbale. Per cui non e' applicabile la sanzione se il proprietario comunica di non essere in grado di fornire tali informazioni, essendo sufficiente la risposta all'invito delle autorità. GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO SENTENZA DEL 8-21/10/2005 N. 80 GIUDICE GIRALDI
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19/11/2009, ore 14:37
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