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Forum Domande & Risposte

Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 18304
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Qualche anno fa mi recai all'ufficio postale di via Bachelet in S. Giorgio a Cremano per dare comunicazione del decesso ( avvenuto qualche mese prima) di mio padre col quale condividevo un libretto a risparmio con Pari Facoltà a Riscuotere su cui erano depositati circa 5.000 euro, e, conseguenzialmente, per avere istruzioni in merito. Gli operatori, dopo un conciliabolo, fecero, sua sponte, conversione di detto libretto, onde, a loro dire, consentirmi di poter continuare ad operare. Quindi, alcuni mesi dopo, andai ad effettuare un ulteriore versamento di € 5.000,00.Successivamente, dovendo effettuare un pagamento urgente e convinto della liquidità immediata, andai per prelevare € 800,00 ma la richiesta mi fu bruscamente rifiutata perché: "Il libretto è in estinzione." e senza altro aggiungere.Dopo aver dovuto richiedere, più volte, chiarimenti, senza avere alcuna risposta, alla fine fui indirizzato presso altro sportello dove mi fu riferito di dover produrre una copiosa documentazione, far presentare congiuntamente presso lo sportello tutti gli eredi di mio padre ovvero far loro consegnare una "procura notarile" e che l'intero importo maturato, compreso il versamento effettuato dopo il decesso, andava in ripartizione fra tutti gli eredi.Al di là di quella che può essere l'inesistenza di problemi in ordine a ripartizioni, ci sono una serie di recriminazioni ed interrogativi.Mi pare, innanzitutto, che il comportamento degli operatori sia stato fortemente contraddittorio. Infatti, come è possibile che siano consentiti i versamenti e non i prelevamenti? E poi, dove va a finire la pari facoltà? La cointestazione con pari facoltà non esplicita forse la volontà dei cointestatari a far continuare ad operare gli altri anche dopo il decesso di uno di loro? Ancora: che differenza c'è ad effettuare un prelevamento un minuto prima o un minuto dopo il decesso? E poi ancora: se ci sono (o ci sono state) per davvero specifiche condizioni contrattuali in proposito, perché (anche in barba a tutte le trasparenze) non sono state portate doverosamente a conoscenza all'atto del contratto? Ciò non rappresenta anche ingannevole pubblicità? Infine: esiste un'interpretazione giuridica - diversa da quella logica - del concetto di pari facoltà a riscuotere?

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