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Forum Domande & Risposte

Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 6876
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LE NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE PER UNO STESSO RISCHIO CON PIU' COMPAGNIE PREVEDONO CHE, IN CASO DI SINISTRO, GLI ASSICURATI COMUNICHINO A TUTTE LE COMPAGNIE L'ESISTENZA DELLE VARIE POLIZZE. QUESTO PER FAR SI CHE LE ASSICURAZIONI SI ACCORDINO CIRCA LA PERCENTUALE D'INTERVENTO RISARCITORIO DI PROPRIA COMPETENZA. NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE AVVIENE CHE DOPO LE NECESSARIE PERIZIE LE COMPAGNIE CONCORDINO TRA DI LORO L'ENTITA' DEL DANNO DA RIPARTIRE. QUESTA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE A MIO AVVISO PRESENTA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI UN "ACCORDO DI CARTELLO" CHE, CON LA SCUSA DI IMPEDIRE ILLECITI ARRICHIMENTI, METTE SEMPRE I CONSUMATORI IN UNA CONDIZIONE DI SUBORDINAZIONE VERSO LE SOCIETA' ( AD ES., IN CASO DI DISACCORDO, SARA' NECESSARUIIO INIZIARE MOLTEPLICI AZIONI LEGALI).

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E' possibile sapere riferimenti della cosa al ns Codice Civile, qualcosa sicuramente ci sarà , di sicuro è previsto "l'illecito arricchimento" (nel ns Codice Civile)



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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Il probelma non è quello dell'illecito arrichimento ma quello relativo alla liceità degli accordi che le compagnie prendano tra loro. Sono accordi di cartello?

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Caro pirisino,il libro IV cap.20 dedicato ai contratti assicurativi,regolamenta sia il caso dello stesso rischio assicurato c/o diversi assicuratori sia le polizze emesse in coassicurazione o in riassicurazione.

Nel tuo caso,credo che l'amministratore abbia compiuto un papocchio,nel senso che è possibile assicurare tutti i rischi relativi al condominio,ivi compresa la responsabilità verso terzi e fra condomini,con una sola polizza ,lasciando ai singoli la possibilità di integrarla o meno nella parte riguardante furto ed incendio del contenuto dei singoli appartamenti,insomma scindere la gestione della cosa comune dalla cosa singola, risparmiando al contempo

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Trovato. Articolo 2041 n del c.c..

si ha ingiustificato arricchimento quando una persona vede aumentare il valore del suo patrimonio
a danno del patrimonio di un altro soggetto senza che vi sia una giusta causa
e anche qeustocondizioni per l'azione di arricchimentoarricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggettoun unico fatto costitutivo deve aver provocato lo spostamento patrimonialemancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altroinesistenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito (art. 2042)



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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Prima ancora 2043 del c.c. tutto l'impianto del cap.20 libro 4° che riguarda le assicurazione si impernia sul criterio indennitario,in particolare dal 1904 al 1916.

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