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Forum Domande & Risposte

Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 2416
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Anche se pare un cavillo da nulla, non riesco a trovare una soluzione a questo problema: in un caso di scioglimento del regime patrimoniale di comunione dei beni a causa di morte di uno dei coniugi (mortis causa), al momento dell'apertura della successione legittima il saldo presente nel conto corrente bancario intestato al solo defunto (de cuius) ricade comunque nella cosiddetta comunione legale "de residuo" o non immediata, ma mi chiedo: a quel punto il coniuge superstite ha diritto solo al 50% di quei risparmi o anche ad una quota del restante 50% da dividere con gli altri eredi legittimi?. Per meglio dire, ammetendo che vi siano solo due figli come aventi diritto all'eredita oltre al coniuge in vita, quale di queste due ipotesi è giusta relativamente alle quote di spartizione del saldo sul conto in banca: A) Sulla cifra complessiva depositata in banca al coniuge va il 50% mentre ai due figli va 25% + 25%? B) Sulla cifra complessiva depositata in banca al coniuge va il 66,7% (50% + 16,7%) mentre ai due figli va il restante 33,4% da spartirsi in parti uguali (16,7% + 16,7%)? Insomma, in sede di successione legittima la modalità di divisione dei beni facenti già parte della comunione legale immediata (es immobili aquistati durante il matrimonio) è la stessa che si applica ai beni che entrano nella comunione de residuo solo allo scioglimento della prima (ipotesi. B) oppure no (ipotesi A). Sottolineo che il conto non era cointestato!!!Grazie in anticipo a chiunque riesca a farsi un'idea su tutto ciò.

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